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Chi siamo
Statuto Associazione Culturale no profit
“ORACOLO DI WILDE”
Art.1 - Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione denominata Oracolo di Wilde con sede legale nel comune di Lainate (Mi) in Via Adige, 32.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede e istituire sedi secondarie anche saltuarie, occasionali o provvisorie in tutta Italia.
L'Associazione Oracolo di Wilde è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.28/1996 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti le associazioni culturali senza fine di lucro.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. L'associazione durerà fino al 31 gennaio 2050.
Art.2 - Finalità e Attività
L'Associazione denominata Oracolo di Wilde persegue il seguente scopo:
- proporsi come luogo di incontro, ascolto, dialogo, studio, ricerca e aggregazione, nel nome di interessi culturali rivolti all'espansione della coscienza, conoscenza e consapevolezza di se stessi e del senso della vita, per meglio assolvere alla funzione di solidarietà sociale, di maturazione e di crescita umana e civile;
- protezione e difesa degli animali da maltrattamenti e abbandono, provvedendo alla custodia, alimentazione e quanto necessario alle cure mediche.
In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
- produzione, pubblicazione e promozione di opuscoli, libri, periodici, house organ, carte, giochi da tavolo e prodotti editoriali;
- promozione e divulgazione del sito www.oracolodiwilde.it;
- l'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa animali;
- corsi di formazione;
- manifestazioni, viaggi ed eventi;
- promuovere iniziative culturali, ricreative, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- l'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente;
- attività di volontariato presso privati o istituzioni pubbliche.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici e altre Associazioni o Privati.
L'associazione è formata da volontari e svolge le proprie attività senza fini di lucro.
Art.3 - I Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Il numero dei soci è illimitato.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo con propria delibera può distinguere diverse categorie tra gli associati ordinari (sostenitori, onorari, ecc..). Tale distinzione non comporta differenziazione tra gli stessi, se non relativamente all'importo delle quote associative che liberamente decidono di sottoscrivere.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle perone che hanno fornito un particolare contribuito alla vita dell'Associazione stessa.
Art.4 - Perdita della qualità di socio
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
La decisione di espulsione e radiazione viene assunta dal Consiglio Direttivo in contraddittorio con il socio che potrà impugnare tale decisione dinnanzi al Collegio dei garanti entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art.5 - Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
I Soci hanno diritto di:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e se maggiorenni di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti alle cariche associative;
- recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio. Direttivo senza oneri, se non quelli conseguenti alle obbligazioni precedentemente assunte. La quota associativa in ogni caso è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituita.
Art.6 - Gli Organi dell'Associazione
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti:
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art.7 - L'Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, se in regola con il pagamento della quota annuale. Essa è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o dal Presidente o da almeno il 10% degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge il collegio dei revisori dei conti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art.8 - Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i soci.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci e alla scadenza del mandato i membri cooptati scadranno con gli altri.
Art.9 - Il Presidente
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art.10 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi eletti dalla assemblea anche tra i non soci.
L'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di cessazione di uno o due membri effettivi (per dimissioni scritte indirizzate al direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), il direttivo và alla rinomina tra i soci o scegliendo persone qualificate anche al di fuori dell'Associazione.
I revisori dei conti controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.
I revisori dei conti possono partecipare alle assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo esprimendo pareri senza diritto di voto.
Art.11 - Il Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.
Il bilancio, così come le convocazioni assembleari, le relative delibere e in generale gli atti e i registri sono a disposizione dei soci che ne facciano richiesta affinché ne prendano visione.
Art.12 - Modificazione dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
A norma dell'art.21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.
Art.13 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, l.662/96. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art.14 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile e alla l.r.28/96.